Art. 5.
(Contributi per l'acquisto, la costruzione
o la ristrutturazione della prima casa).

      1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, provvede al finanziamento degli oneri relativi agli interessi passivi dei mutui per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione della prima casa in una regione del Mezzogiorno, in favore dei giovani meridionali che hanno conseguito la laurea con il punteggio massimo e che si impegnano a stabilire la propria residenza o dimora abituale nella medesima regione per tutta la durata del mutuo, pena la revoca del finanziamento.
      2. Il finanziamento di cui al comma 1 copre il tasso d'interesse di riferimento per la durata del mutuo relativo all'acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione della prima casa e può essere disposto esclusivamente a favore dei giovani che:

          a) non sono destinatari di altre agevolazioni per il medesimo scopo;

          b) non sono già proprietari di immobili.

      3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definite le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare, le condizioni e i criteri di concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo, nonché le caratteristiche che gli immobili devono possedere ai fini della concessione del finanziamento.